Che cos’è il Jobs act?
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SCHEDA RIASSUNTIVA SUL JOBS ACT
a cura di Barbara Pettine (da Garfagnana Contro)
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 marzo 2014, su proposta del Presidente Renzi e del Ministro del Lavoro Poletti, ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato, liberalizzandone ulteriormente l’accesso e rendendone più precarie le condizioni di lavoro, intervenendo anche a diminuire le retribuzioni degli apprendisti e le forme di controllo sulla regolarità retributiva delle imprese (DURC).
Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della causalità. Viene prevista la possibilità di prorogare fino ad un massimo di 8 volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni. Condizione delle proroghe è che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
Viene, infine, fissato il limite massimo, per i contratti a tempo determinato, del 20% dell’organico complessivo del datore di lavoro. Il decreto lascia comunque alla contrattazione collettiva la possibilità di ampliare tale limite quantitativo (che quindi può essere più ampio con modifiche pattuite anche solo a livello aziendale) con particolare riferimento alle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Infine è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.
È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento (va ricordato che l’apprendista può già essere inquadrato fino a due livelli sotto al livello d’inquadramento previsto per la qualifica per cui è assunto!).
Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
SMATERIALIZZAZIONE DEL DURC
Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, che il datore di lavoro deve esibire per qualsiasi richiesta di accesso a finanziamenti e contributi pubblici, ivi compresi gli ammortizzatori sociali, nonché in caso di accesso ispettivo da parte degli ispettori del lavoro e del Ministero della finanza.
Il Decreto legge prevede ora la smaterializzazione del DURC, superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti alle imprese.
IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA
Inoltre, è previsto un disegno di legge delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, di riordino delle forme contrattuali e di miglioramento della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita. Queste le caratteristiche:
DELEGA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
La delega ha lo scopo di assicurare un sistema universale per tutti i lavoratori che preveda, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale;
semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione; (superamento dell’attuale consultazione sindacale preventiva?);
prevedere che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;
rivedere i limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;
prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;
prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo;
rimodulare l’ASpI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;
incrementare la durata massima dell’ASpI per i lavoratori con carriere contributive più significative;
estendere l’applicazione dell’ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite; (rimangono escluse le partite IVA , le associazioni in partecipazione e tutte le altre forme di falso lavoro autonomo; nonché gli studenti, gli stagisti, i dottorandi , i neet e tutti coloro che non hanno avuto un precedente rapporto di lavoro “in chiaro”?);
introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa (?!!);
valutare la possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere riconosciuta un’ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;
eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale.
DELEGA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE
La delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
razionalizzare gli incentivi all’assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;
razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;
istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
razionalizzare gli enti e le strutture, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l’impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire l’invarianza di spesa;
rafforzare e valorizzare l’integrazione pubblico/privato (?!) per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
mantenere il capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;
valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate.
DELEGA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI
La delega punta a conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo;
eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;
unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
promuovere le comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di documenti cartacei;
rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parità di costo);
individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.
DELEGA IN MATERIA DI RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI
La delega è finalizzata a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale.
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali;
procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato sopra, che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;
introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali (anche qui rimangono fuori tutte le forme di falso lavoro autonomo);
procedere all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico di cui al secondo punto, al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative.
DELEGA IN MATERIA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO CON LE ESIGENZE GENITORIALI
La delega ha la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori.
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
introdurre a carattere universale l’indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;
garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate ( partite Iva ?), il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;( oggi però la detrazione per coniuge a carico è indipendente dal fatto di avere o meno figli minori e indipendente dal reddito familiare)
incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo( attenzione al part time non volontario !) e l’impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti;
favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.