A Forlì aperta un’indagine surreale
Pare che un magistrato “zelante” abbia deciso che per trotskisti e libertari la piazza è vietata se non previa comunicazione alla questura. Effettivamente la legge esiste, ciò che manca forse è il buonsenso.
I capi d’imputazione
I violazione:
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
“Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ” Art. 18
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da € 103,00 a 413,00.
Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell’autorità sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da € 206,00 a € 413,00.
Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
II violazione
Art. 663
– Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni –
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda fino a lire cinquantamila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità e senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
2- Art. 663 bis
– Divulgazione di stampa clandestina –
Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con l’ammenda fino a lire duecentocinquantamila o con l’arresto fino ad un anno (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
Un solo commento. All’art 23 del TULPS è previsto che: Qualora l’invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.
Dal momento che i presenti non hanno udito nessuno squillo di tromba, perché scomodare gli agenti Digos a distanza di 3 settimane?